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Corsi obbligatori riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro nelle aziende, che permettono di adempiere a tutti gli obblighi formativi previsti dalle normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dall’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
SIC01 - Formazione per lavoratori
Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori che esercitano qualsiasi attività all’interno dell’azienda. Attraverso la formazione si intende insegnare ai lavoratori quel complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi, sia tutelando la sicurezza personale. Con l’informazione i lavoratori imparano a riconoscere, e di conseguenza a ridimensionare e a controllare, i rischi presenti in azienda.
SIC02 - Formazione addetti al primo soccorso
I temi che riguardano la gestione del Primo Soccorso all’interno delle aziende, sono rintracciabili nell’art 45 del D.Lgs 81/08 (nella sua revisione di maggio 2014) e nelle appendici normative estratte dai Decreti attuativi (nr 90 del 15/03/2010) e dagli interpelli ministeriali, tra i quali merita attenzione l’interpello nr 02/2012 del 15/11/2012 che aggiorna le disposizioni in materia di formazione degli addetti alla squadra di emergenza. In merito alla formazione, la normativa definisce che gli addetti debbano sostenere un corso di base teorico e acquisire capacità di intervento pratico. La durata dipende dalla classificazione aziendale, la frequenza degli aggiornamenti è stabilita su base triennale. Sono esentati dalla formazione di base le persone che abbiano già sostenuto un corso di contenuti pari o superiori a quelli indicati nel Decreto 388.
SIC03 - Formazione addetti antincendio
Il Datore di lavoro, come previsto dall’art. 43 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08, è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze. Tutti i lavoratori addetti alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi antincendio specifici.
I contenuti dei corsi di formazione antincendio saranno correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio elevato) e conformi al DM 10/03/98. Inoltre l'art. 37 del D.Lgs. 81/08 richiede anche che ogni addetto alle squadre antincendio effettui un aggiornamento antincendio periodico della formazione.
SIC04 - Formazione PES/PAV per impianti elettrici in tensione
Il corso PES PAV PEI è svolto in base alla ricezione di particolari normative riguardanti i lavori elettrici. In particolare, il Testo unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/8) al capo III obbliga il datore di lavoro a riconoscere le competenze delle persone che svolgono lavori elettrici della propria azienda, in particolare l’art. 82 recita che nessun lavoro elettrico deve essere eseguito da persone prive di adeguata formazione professionale (PES PAV) ed idoneità (PEI).
La norma tecnica CEI 11-27, entrata in vigore il 1° aprile 2005, fornisce gli elementi essenziali per la struttura del corso PES PAV PEI per lavori elettrici per il personale che deve eseguire lavori elettrici. Inoltre, la norma CEI 11-27 impone al Datore di Lavoro l’obbligo di attribuire per iscritto la qualifica (PES PAV PEI) all’operatore elettrico.
Poiché la nuova norma CEI 11-27/2014 deve essere applicata a tutti i lavori in cui sia presente rischio elettrico, indipendentemente dalla natura del lavoro stesso, la formazione viene richiesta a tutti coloro che svolgono lavori elettrici.
Il corso PES PAV PEI è mirato ai lavori elettrici e si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze tecniche per eseguire i lavori elettrici quali per esempio le nuove installazioni, la manutenzione sulle macchine e sugli impianti con parti in tensione o fuori tensione secondo i requisiti della Norma tecnica CEI 11-27 IV edizione 2014. Le persone che eseguono lavori elettrici devono essere in possesso delle qualifiche stabilite dalla norma CEI 11-27/1.
SIC05 - Formazione lavori in ambienti con atmosfere esplosive ATEX
L’esplosione di sostanze infiammabili o polveri combustibili costituisce un rischio di infortunio grave o mortale nei luoghi di lavoro. Negli anni la legislazione e la normativa tecnica sono state sviluppate per prevenire l’esplosione di gas e polveri combustibili, sia prevedendo misure per la riduzione ed il controllo delle aree nelle quali si possono formare le esplosioni (ATEX), sia per evitare che l’atmosfera esplosiva sia innescata, ad esempio dagli apparecchi (elettrici e non elettrici) presenti nei luoghi di lavoro. In particolare, le Direttive ATEX 94/9/CE e 99/92/CE, nonché la più recente Direttiva ATEX 2014/34/UE, hanno normato a livello europeo le caratteristiche degli apparecchi installati in luoghi con Rischio di Esplosione e il Rischio di Esplosione (Classificazione e valutazione ATEX) nei luoghi di lavoro. In Italia, il D. Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di valutare il Rischio di Esplosione e prevedere specifiche misure di sicurezza per i lavoratori che operano in presenza di aree con Rischio Esplosione. Anche le attività di verifica e manutenzione risultano fondamentali per garantire la sicurezza degli Impianti ATEX: in tal senso la Norma CEI EN 60079-17:2015 (CEI 31-34:2015) costituisce il riferimento per l’organizzazione delle verifiche e manutenzioni e per la formazione e qualificazione dei soggetti coinvolti.
Il corso prevede un programma differenziato in base al contesto lavorativo dei partecipanti; a questo proposito le aziende vengono suddivise in 3 macro-tipologie:
A. Azienda di medio piccole dimensioni che presenta un limitato impiego di sostanze infiammabili (punto consegna gas, 1 o 2 centrali termiche, 1 area di ricarica delle batterie, 1-2 bombole di sostanze infiammabili).
B. Azienda di medio grandi dimensioni che presenta un importante impiego di sostanze infiammabili (1 o più punti di consegna gas, oltre 3 centrali termiche, diverse aree di ricarica delle batterie, depositi bombole), impiego di liquidi infiammabili quali alcool metilico (es. metanolo), ammoniaca, stoccaggio ed impiego di idrogeno.
C. Azienda a rischio di incidente rilevante.
SIC06 - Formazione lavori in spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento
Per spazio confinato si intende un ambiente limitato e di difficile accesso, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, anche a causa della possibile presenza di sostanze chimiche o altre condizioni di pericolo, come ad esempio la mancanza di ossigeno, gas o vapori tossici, incendi od esplosioni.
Una definizione generale di spazio confinato non è presente nella normativa vigente, nel D.Lgs. 81/08 sono esemplificate alcune tipologie di spazi confinati e lavori in spazi confinati: ai sensi degli articoli 66 e 121 del D.Lgs. 81/08, infatti, tra i lavori in ambienti sospetti di inquinamento rientrano le lavorazioni eseguite in pozzi neri, fognature, cunicoli, camini, fosse, gallerie, e in generale in ambienti e recipienti, conduttore, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas pericolosi per la salute dei lavoratori, mentre per ambiente confinato, nel medesimo decreto legislativo, si intendono ad esempio le tubazioni, canalizzazioni, vasche, serbatoi, recipienti, silos.
Il D.P.R. 177/11, indica i criteri per la qualificazione delle imprese che operano in spazi confinati o ambienti con sospetto inquinamento e regolamenta la formazione, l’addestramento e l’esperienza degli addetti ai lavori in spazi confinati.
Il percorso formativo comprende sia una parte teorica sia una parte pratica; il corso spazi confinati ha una durata di 8 ore e scadenza quinquennale. Per l’aggiornamento della formazione è necessario frequentare l’Aggiornamento Spazi Confinati della durata di 4 ore.
SIC07 - Formazione e addestramento per lavori in quota con DPI di 3a cat. e con funi
Corso Lavori in Quota, per attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di cadute, da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.
L’articolo 115 del D.Lgs 81/2008 descrive i sistemi di arresto caduta necessari qualora non fossero state adottate le misure di protezione collettiva previste. L’articolo 77 del D.Lgs 81/2008 impone l’obbligo di formazione ed addestramento pratico sul corretto utilizzo dei DPI di III categoria, compresi i dispositivi di arresto caduta, per tutti i lavoratori che ne debbano fare uso. Il corso Lavori in Quota viene effettuato insieme al corso DPI 3° Categoria, e comprende sia una parte teorica che una parte pratica.
Il corso ha una durata complessiva di 8 ore e scadenza quinquennale. Per l’aggiornamento della formazione è necessario frequentare l’Aggiornamento Lavori in Quota della durata di 4 ore.
SIC08 - Formazione e addestramento attrezzature
L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
Con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. Le attrezzature per le quali è prevista una specifica abilitazione sono le seguenti:
1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
2. Gru a torre, mobili e per autocarro
3. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo a braccio telescopico, di tipo industriale, di tipo telescopico rotativo
4. Trattori agricoli o forestali
5. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribalta)
6. Pompe per calcestruzzo
La formazione dei lavoratori addetti all’uso di queste attrezzature di lavoro, come previsto nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, deve seguire precisi percorsi, durate e modalità, contemplando una formazione teorica e pratica, con verifiche di apprendimento eseguite anche “in campo”.
Il corso di formazione rivolto agli addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi (ossia qualunque veicolo su ruote ad esclusione di quelli circolanti su rotaie, concepito per trasportare trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo con sedile), conforme ai contenuti dell’Accordo suddetto, consente, previo il superamento delle verifiche previste, di conseguire l’attestato di abilitazione all’uso degli stessi.
SIC09 - Aggiornamento Formazione per datori di lavoro - RSPP - ASPP
In tutte le aziende il datore di lavoro deve obbligatoriamente designare (art. 17 D.Lgs. 81/08) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ovvero una persona (interna o esterna all’azienda) esperta di sicurezza, in possesso di capacità e requisiti professionali. In alcuni casi, il compito può essere assunto direttamente dal datore di lavoro.
Tale figura coordina il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, dà la propria consulenza al datore di lavoro nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell’azienda: studia i problemi, individua e valuta i rischi, collabora all’elaborazione del DVR, propone le misure preventive e protettive che il datore di lavoro fa poi attuare; propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; partecipa alle consultazioni e alla riunione periodica della sicurezza; fornisce ai lavoratori le informazioni sui rischi lavorativi, le misure adottate, le procedure e l’organizzazione della sicurezza (art. 33 D.Lgs. 81/08).
Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) collaborano con il RSPP, devono essere in numero sufficiente (per le piccole aziende non sono necessari), possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e tempo adeguati.
I RSPP e ASPP devono frequentare idonei corsi di aggiornamento quinquennale; la decorrenza del quinquennio parte dalla data di conclusione del Modulo B comune e, per gli esonerati, dal conseguimento della laurea o dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (15/05/2008) e costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.
Il monte ore totale dei corsi di aggiornamento quinquennali per RSPP di tutti i macrosettori (Accordo Conferenza Stato Regioni n. 128 del 07/07/2016) è di 40 ore.
Gli ASPP di tutti i macrosettori devono frequentare 20 ore complessive di aggiornamento nell’arco di 5 anni.
Il monte ore complessivo di aggiornamento è preferibile che sia distribuito nel quinquennio.
SIC10 - Formazione per preposti
Il corso è conforme a quanto richiesto dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 5 dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria ai Responsabili di funzione, servizio, area o settore, ai capireparto, capisquadra, capisala, capiturno, capocantieri etc., e più in generale a tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto, con o senza investitura formale (quindi anche di fatto), in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.
Tali soggetti devono organizzare o sovrintendere l’attività dei lavoratori e necessitano quindi di una formazione specifica che li metta in condizione di poter comprendere adeguatamente il proprio ruolo, i propri obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza del lavoro.
SIC11 - Formazione per dirigenti alla sicurezza
L’art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs 81/08, definisce “dirigente” la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 (cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza) prevede una specifica formazione per i dirigenti, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Il corso per dirigenti proposto risponde alle suddette richieste normative e si propone di fornire ai partecipanti una formazione che copre gli ambiti giuridici e normativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, approfondendo la gestione e l’organizzazione in azienda della sicurezza, anche per mezzo di modelli conformi ai requisiti dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08. Saranno inoltre trattate le tematiche relative alla valutazione dei rischi, alla comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
SIC12 - Formazione per RLS
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Così recita il D.Lgs. 81/08 all'art 47 comma 2 sancendo in questo modo l'importanza di tale figura nel sistema di prevenzione della sicurezza aziendale.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, indicata nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08.
Inoltre il D.Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento annuale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di durata pari a 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
SIC13 - addetti all’uso di carroponti
L’uso dei carroponti comporta varie situazioni di rischio, sia per gli operatori addetti all’uso di queste attrezzature, che per gli altri lavoratori che operano negli stessi ambienti di lavoro.
I rischi sono relativi alle caratteristiche del carico trasportato, dell’ambiente in cui esso opera, nonché alle modalità di utilizzo.
Considerati i rischi associati all’impiego di tali apparecchi di sollevamento e a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento agli artt. 36, 37, 71, 73, risulta quindi necessario formare, informare ed addestrare i lavoratori addetti all’utilizzo di carroponte, autogru, paranchi, gru a bandiera, ecc.
Come previsto dall’articolo 71, comma 7, del D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro deve garantire che l’uso di tali attrezzature sia riservato ai soli lavoratori che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati da tecnici qualificati.
SIC14 - stress lavoro correlato: prevenzione e gestione
In ottemperanza al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. il presente corso è finalizzato a fornire ai lavoratori un'adeguata "in-formazione" sul rischio "Stress Lavoro Correlato".
L'obiettivo del corso è quello di migliorare la consapevolezza e la comprensione nei confronti di questo fattore di pericolo.
Lo stress è, infatti, una situazione prolungata di tensione che può ridurre l'efficienza sul lavoro e determinare un cattivo stato di salute, divenendo dannoso per la sicurezza poiché fa diminuire la percezione del rischio ed altera i processi comportamentali.
In quest'ottica diventa fondamentale fornire un'adeguata informazione ai lavoratori e coinvolgere attivamente nel processo di attuazione delle misure per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo.
In particolare, il corso affronterà il tema in termini di fisiologia e patologia esponendo i possibili fattori stressanti presenti nelle organizzazioni, le caratteristiche di personalità dei lavoratori e le strategie di coping. Infine, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. tratterà gli argomenti inerenti la sorveglianza sanitaria.
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